Cartella Decreto 30 marzo 2015 n. 52- 15 aprile, 2015

Decreto 30 marzo 2015 n 52 Decreto 30 marzo 2015 n 52                 Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014 n 91 convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n 116     Decreto Ministeriale 52/2015 Criteri Territoriali La tabella allegata individua dei criteri localizzativi di cui al Dm 52/2015 - Linee Guida per la verifica di assoggettabilità a VIA - al fine dell'applicazione della riduzione delle soglie dimensionali di assoggettamento a verifica di esclusione della VIA dei progetti dell'allegato IV del D lgs 152/2006 Si precisa che i criteri localizzativi territoriali prevedono ambiti di applicazione non sempre omogenei per tutte le categorie d'opera Si rimanda pertanto all'allegata tabella sinottica per l'interpretazione dei criteri di riduzione e il relativo ambito di applicazione Al fine di verificare la sussistenza del cumulo con gli altri progetti (punto 4 1 delle Linee Guida) ogni singolo progetto deve essere considerato anche in riferimento ad altri progetti localizzati nel medesimo contesto ambientale e territoriale Per l'accertamento della riduzione delle soglie si raccomanda una verifica presso i competenti uffici per il reperimento delle informazioni Sono esclusi dall'applicazione del criterio del cumulo con altri progetti gli interventi già previsti in Piani o Programmi sottoposti a procedura di VAS o per i quali la procedura di verifica sia stata integrata nella procedura di VAS Si ricorda che la riduzione del 50% delle soglie qualora sussista almeno una delle condizioni localizzative (vulnerabilità territoriale o cumulo con altri impianti) si applica a partire dal 26 aprile 2015 e a tutti i progetti per i quali la procedura autorizzativa è in corso (art 4 Dm 52/2015) Sono altresì soggetti al dimezzamento delle soglie anche i processi produttivi sottoposti a normativa per gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante (art 8 del D lgs 334/1999) Con questo decreto si chiude la procedura di infrazione Per chiarimenti consultare il sito del Ministero: Risposta ai chiarimenti del 01/07/2015       Relativamente alle zone naturali protette ai sensi della L r 394/1991 nulla è cambiato rispetto alle precedenti disposizioni normative che prevedono una riduzione delle soglie al 50% e l'assoggettamento a procedura di VIA (art 6 comma 6 lettera b) del D lgs 152/2006)                 Documentazione Scaricabile

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